CALL FOR SPEAKER | Corporate Meeting: SecureChain: L’importanza della sicurezza dei dati in azienda e lungo la filiera produttiva
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Passaggi indispensabili per accedere alla procedura di FINDOM:
Per firma digitale si intende una firma elettronica qualificata, secondo la definizione fornita all’art. 3 del Reg. (UE) 910/2014, che integra e sostituisce il d. lgs. 82/2005 "Codice
dell’Amministrazione Digitale".
La firma digitale serve per la sottoscrizione dei documenti informatici, ossia consente di firmare digitalmente qualunque documento (file) informatico, ad esempio firmare una
domanda o i documenti richiesti. E’ l’equivalente informatico di una firma autografa apposta su carta ed ha il suo stesso valore legale.
La sua funzione è quella di garantire autenticità, integrità e validità di un documento assicurandone la provenienza e garantendone l’inalterabilità dello stesso. -> Rif.
normativo: art. 24 del D.Lgs. 82/2005 e succ. modifiche (Codice dell’Amministrazione Digitale).
Non è pertanto considerata firma digitale il Certificato di identificazione/autentificazione CNS (Carta Nazionale dei Servizi) che serve per assicurare l’accesso sicuro e l’identificazione certa nei servizi telematici e permette l’accesso alla procedura FinDom.
La Carta Nazionale dei Servizi (CNS) è lo strumento che consente l’identificazione certa dell’utente (titolare del certificato) in rete per i servizi online e i siti web della Pubblica
Amministrazione, come ad esempio i servizi consultabili sul sito dell’Agenzia Delle Entrate (fisconline/entratel), del Registro Imprese, INPS, ecc… -> Rif. normativo: art. 66 del D.Lgs.
82/2005 e succ. modifiche (Codice dell’Amministrazione Digitale).
Sulla definizione di "firma elettronica qualificata" di cui al Reg. (UE) 910/2014, sono disponibili maggiori informazioni sul sito AgID