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Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi di Finpiemonte

Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi di Finpiemonte

Finpiemonte ha adottato alcune modifiche nella gestione dei procedimenti amministrativi, in applicazione del DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18 – Emergenza COVID-19 – “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.   

L’art. 103 del suddetto decreto ha previsto (salvo alcune eccezioni) la sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi d’ufficio o a distanza nel periodo compreso fra il 23 febbraio ed il 15 aprile 2020, pur sollecitando le pubbliche Amministrazioni ad adottare ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti.

L’art. 103 del decreto si applica a tutti i procedimenti amministrativi gestiti da Finpiemonte, ed in particolare:

  • Procedimenti di concessione.
    Per esempio, se la comunicazione di concessione è stata inviata in data 10 marzo con richiesta di invio documenti amministrativi entro 15 giorni, la scadenza con sospensione parte dal 15 aprile, quindi il termine sarà il 30 aprile.
  • Procedimenti di controllo.
    Per esempio, in caso di richiesta integrazione rendicontazione inviata in data 24 marzo con possibilità di inviare integrazioni entro 15 giorni, la scadenza senza sospensione sarebbe l’8 aprile, mentre la nuova scadenza con sospensione sarà il 30 aprile.
  • Procedimenti di revoca.
    Per esempio, se la comunicazione di revoca è stata inviata in data 24 marzo con possibilità di inviare controdeduzioni entro 15 giorni, la scadenza non sarà l’8 aprile, ma il 30 aprile, in quanto i 15 giorni decorrono a partire dal 15 aprile.

Eventuali aggiornamenti delle tempistiche di sospensione e il testo integrale dell’art. 103 sono disponibili sul sito di Finpiemonte.